Art. 6.
(Istituzione del comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria).

      1. È istituito il comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria

 

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(Corevass), composto da un rappresentante degli impianti sportivi, da due rappresentanti delle società calcistiche, da due rappresentanti degli istituti di vigilanza privati e da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni del medesimo comitato, comunque assicurando la presenza di almeno la metà dei componenti ai fini della validità delle riunioni.
      2. I membri del Corevass durano in carica tre anni e si riuniscono d'obbligo almeno due volte l'anno, esprimendo pareri in materia di ordine e di sicurezza ai fini della presente legge, con particolare riguardo al ruolo svolto dagli incaricati dei servizi di controllo degli impianti sportivi. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.
      3. Al Corevass sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) verificare i documenti attestanti i requisiti richiesti dall'articolo 5;

          b) rilasciare l'attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato ai corsi di formazione professionale e superato con esito positivo gli esami previsti dal comma 3 dell'articolo 5;

          c) esprimere il proprio parere motivato sulla condotta dell'aspirante incaricato dei servizi di controllo, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità di pubblica sicurezza;

      d) trasmettere la documentazione e il parere relativi all'aspirante incaricato dei servizi di controllo alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente ai fini del rilascio della relativa licenza.